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Associazioni ambientaliste e comitati civici salentini uniti contro l’invasione di mega impianti

Le associazioni ambientaliste e i comitati civici, attivatisi per dare il proprio contributo contro l’invasione indiscriminata di mega impianti proposti da speculatori privati, a distanza di un mese dal primo comunicato, rinnovano la richiesta di intervento degli Enti Istituzionale preposti, alla luce delle due seguenti sentenze:

Con la Sentenza n. 127/2026 della Corte costituzionale, la Consulta ha confermato la piena legittimità del divieto di installare fotovoltaico tradizionale con moduli poggiati a terra su suoli agricoli.

Attraverso la sentenza chiave n. 655/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione di Bari), il Tar ha annullato la delibera regionale che consentiva l’abbattimento degli ulivi non monumentali per installare impianti fotovoltaici e serre.
I giudici hanno stabilito che la tutela del paesaggio è un interesse pubblico prevalente e hanno . bocciato le deroghe, accogliendo i ricorsi di associazioni ambientaliste come il Gruppo di Intervento … Giuridico.
… “La qualifica di opera di pubblica utilità” attribuita da una recente legge del 2024 “non produce . automatismo – si legge nella sentenza – rispetto al divieto di abbattimento degli olivi”.
La stessa legge, del resto, “prevede espressamente che nell’ubicazione degli impianti si debba . tenere conto della tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”.
la Regione Puglia ed in particolare la Provincia di Lecce hanno già dato un notevole contributo per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonti rinnovabili e, considerato l’elevatissimo numero di richieste di impianti FER allo stato giacenti (la cui potenza complessiva supera di 10 volte l’obiettivo fissato dal D.L. n. 175/2025). Secondo i dati resi disponibili da TERNA sul proprio
portale all’indirizzo https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/programmazione territoriale-efficiente/econnextion, risulta che le richieste di connessione alla rete TERNA1 di Impianti FER (fotovoltaico, eolico on-shore, eolico off-shore) già avanzate in Regione Puglia alla data del 31/12/2025 sono 1492 per un totale di 93,34 GW (ben oltre il totale nazionale ai sensi del D.M. 21/06/2024 e del D.L. n. 175/2025) di cui 566 pratiche (per un totale di 31,21 GW) solo di impianti eolici on-shore.
In Provincia di Lecce risultano richieste di connessione di impianti FER per una potenza complessiva di 10,02 GW (ben superiore alla potenza di competenza regionale).
Riteniamo dannoso insistere sul consumo di suolo, di cui la Provincia di Lecce detiene il primato in Regione.
Di seguito alcuni riferimenti normativi desumibili dagli atti della sentenza n. 127/2026:
La norma NON è “retroattiva”, ma applica il principio del “tempus regit actum” (ossia si applica la legge vigente al momento dell’adozione dell’atto).
La legge non revoca i titoli abilitativi o i permessi già definitivamente approvati e rilasciati prima dell’entrata in vigore del divieto (il cosiddetto Decreto Agricoltura / DL 63/2024). Chi aveva ottenuto un’autorizzazione definitiva ed era già “in regola” prima del blocco normativo, mantiene il diritto di costruire l’impianto.
Vale per gli impianti autorizzati ma NON ancora realizzati?
Se l’impianto ha già completato e chiuso l’iter autorizzativo (AU o PAS rilasciata e consolidata) prima del divieto, l’azienda può procedere con i lavori di cantiere. Il divieto non cancella le autorizzazioni passate in giudicato o già concluse. La data chiave spartiacque stabilitasi a livello nazionale non è quella della sentenza della consulta ma, bensì, il 16 maggio 2024. In quella data è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 63/2024 (cd. “Decreto Agricoltura”), con il quale il Ministero ha introdotto lo stop al fotovoltaico a terra tradizionale su suoli agricoli.
Quindi per qualsiasi nuovo impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo, presentato DAL 16 maggio 2024 in poi, la porta si è chiusa definitivamente.
E la causa/ricorso contro il Ministero?
Subito dopo il maggio 2024, le aziende energetiche e le loro associazioni di categoria (come Elettricità Futura o Italia Solare) hanno fatto piovere centinaia di ricorsi al TAR. Sostenevano che il blocco deciso dal Ministero fosse incostituzionale, sproporzionato e in contrasto con le direttive europee sulle energie rinnovabili.
I TAR territoriali e il Consiglio di Stato hanno quindi sollevato la questione davanti alla Corte Costituzionale.
La sentenza della Consulta (di cui parlavamo prima) ha messo fine al contenzioso aperto nel 2024:
Ha stabilito che il divieto del Ministero è del tutto legittimo e costituzionale.
Ha confermato che la data del 16 maggio 2024 è un limite valido.
Ma attenzione alle varie sfumature decisive che possono ulteriormente bloccarlo:
A. Procedimenti in corso (Procedimenti NON conclusi)
Se un’azienda aveva iniziato l’iter ma non aveva ancora ottenuto il provvedimento finale autorizzativo prima dell’entrata in vigore della legge, il nuovo divieto si applica immediatamente. In questo caso la PA non può rilasciare il permesso per un fotovoltaico a terra classico.
B. Proroghe o Varianti all’Autorizzazione
Se l’impianto è stato autorizzato in passato ma i termini per l’inizio/fine lavori sono scaduti, l’azienda che chiede una proroga o una variante sostanziale oggi si scontra con il nuovo quadro normativo. In sede di proroga, la Pubblica Amministrazione può negare il rinnovo poiché il progetto (a terra classico) è diventato contrario alla legge vigente e confermato dalla Consulta.
C. Contenziosi pendenti
I ricorsi pendenti davanti al TAR contro dinieghi o blocco dei progetti a terra vengono ora spazzati via: dopo la sentenza della Consulta, i giudici amministrativi stanno respingendo tutti i ricorsi delle ditte energetiche.
Quindi se la ditta di cui parlavamo vanta un “progetto autorizzato” e se è un Fotovoltaico a terra classico, se non ha un’autorizzazione definitiva pregressa e blindata, è bloccato per legge. Nessun ente gli rilascerà il permesso.
Se vuole salvare il progetto cambiando in “Agrivoltaico”:
Per aggirare il divieto confermato dalla Consulta, la ditta è costretta a presentare una variante di progetto convertendolo in Agrivoltaico Avanzato (strutture elevate da terra).
Facendo questa variante, il progetto rientra da capo in conferenza dei servizi e deve sottostare a tutti i controlli stringenti di cui parlavamo prima: obbligo di Piano Agronomico vero, presenza dell’agricoltore, altezze minime e verifica della reale continuità colturale.
Chi sono gli Enti Competenti al Blocco (I “Soggetti Autorizzatori”):
A. La Regione o la Provincia Delegata (Per grandi impianti – AU / PAS)
Per la maggior parte degli impianti di dimensioni medio-grandi, la competenza è della Regione (attraverso gli uffici dell’Assessorato all’Ambiente/Energia) o della Provincia.
Cosa deve fare l’ente: Durante l’istruttoria o nella prima riunione della Conferenza dei Servizi, il responsabile del procedimento è tenuto a rilevare che il progetto viola l’Art. 5 del D.L. 63/2024.
L’ente emette un provvedimento di archiviazione immediata per improcedibilità o un diniego dell’Autorizzazione Unica (AU).
B. Il Comune (Per impianti minori – PAS o DILA)
Se la ditta ha tentato di far passare il progetto tramite il Comune attraverso una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) o una DILA:
Cosa deve fare il Comune: Il Dirigente o Responsabile dell’Ufficio Tecnico/Urbanistica del Comune ha il potere-dovere di verificare la data di protocollo.
Preso atto che la data è successiva al 16 maggio 2024 e che si tratta di fotovoltaico a terra in area agricola, il Comune emette un ordine di inibizione dei lavori o la bocciatura della PAS.

  1. Chi altro può intervenire per sollecitare il blocco?
    Se la Regione o il Comune non avessero notato la violazione, ci sono altri soggetti che possono intervenire ufficialmente per far scattare lo stop:
    I Comitati di Cittadini e i Proprietari Confinanti: Possono inviare una formale diffida o memoria tecnica al Responsabile del Procedimento (della Regione o del Comune) segnalando la data di presentazione e richiedendo la chiusura immediata della pratica.
    La Soprintendenza (Ministero della Cultura): Se l’area ha vincoli paesaggistici, in Conferenza dei Servizi la Soprintendenza esprime un parere vincolante negativo basandosi sulla normativa vigente.
    Le Associazioni di Categoria Agricole (es. Coldiretti, CIA, Confagricoltura): Spesso intervengono nei procedimenti regionali a difesa del suolo agricolo per esigere il rispetto della legge.
    Di seguito alcune note informative sugli impianti eolici ed agrivoltaici (n. 655/2026):
    A proposito di aree idonee e agrivoltaico: la Regione Puglia deve evitare scorciatoie, poiché il Testo Unico sulle fonti rinnovabili introduce una distinzione decisiva: il fotovoltaico a terra in zona agricola è fortemente limitato, mentre l’agrivoltaico, con moduli elevati e reale continuità agricola, resta consentito.
    Ma proprio qui nasce il rischio: che basti chiamare un impianto “agrivoltaico” per trasformare qualsiasi terreno agricolo in area idonea.
    La Regione Puglia, che ha già approvato lo schema di disegno di legge sulle aree idonee, deve chiarire questo punto: “sempre consentito” non significa “sempre compatibile” e non significa “sempre area idonea”.
    L’agrivoltaico deve essere verificato in concreto. Deve garantire coltivazioni reali, produzione agricola effettiva, moduli davvero compatibili con l’attività agricola, tutela del suolo e rispetto del paesaggio. Non può diventare un modo per aggirare i limiti posti al fotovoltaico industriale nei campi.
    Per questo la Regione può e deve fissare criteri rigorosi, evitando nuove aree idonee nei paesaggi rurali integri, nei coni visuali, negli Ulteriori Contesti Paesaggistici, nelle aree agricole di pregio e nei territori già gravati da altri impianti.
    Il PPTR Puglia deve restare il riferimento centrale: le rinnovabili sono necessarie, ma vanno pianificate nei luoghi giusti. La transizione energetica non può trasformarsi in deregolazione del territorio agricolo.
    Inoltre, riteniamo di estrema rilevanza il parere negativo confermato da Arpa che sottolinea all’azienda proponente il progetto Eolico Lecce come la riduzione da 11 a 10 aerogeneratori non riduca l’impatto ambientale e le problematiche di impatto cumulativo con altre fonti rinnovabili già esistenti.
    LE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE, IN AGGIUNTA A QUANTO GIA’ ESPRESSO NEL PRIMO COMUNICATO, RIBADISCONO:

    CHE I PANNELLI FOTOVOLTAICI VADANO INVECE UBICATI SULLE COPERTURE O SULLE PERTINENZE DEGLI EDIFICI, O COMUNQUE SU AREE GIA’ COMPROMESSE IN MODALITA’ IRREVERSIBILE con finalità di autoconsumo, e non su superfici naturali, agricole, marine o costiere.

    RIBADISCONO LA DISPONIBILITA’ AL CONFRONTO ALLO SCOPO COMUNE DI ARGINARE L’INVASIONE DEI MEGA IMPIANTI SIA EOLICI CHE AGRIVOLTAICI CHE STA ASSUMENDO CARATTERI DEVASTANTI IN UN TERRITORIO GIA’ PENALIZZATO DA UN ALTO TASSO DI MORTALITA’ PER TUMORI.

    RIBADISCONO AGLI ENTI IN INDIRIZZO LA NECESSITA’ IMPELLENTE DI UNA MORATORIA DI TUTTI I MEGAIMPIANTI FER IN PROGETTO, nelle more della definizione di un quadro normativo e procedurale adeguato: un corretto Piano Energetico Comunale, un Piano Provinciale (art. 31 D.Lgs 112/98) ed una regolamentazione comunale volta alla generazione diffusa e all’autoconsumo.

    CHIEDONO LA RIMOZIONE E IL RIPRISTINO DEI LUOGHI laddove gli impianti non ricadono nella data stabilita A LIVELLO NAZIONALE dal Decreto-Legge n. 62/2024 (cd. Decreto Agricoltura) con cui il Ministero ha introdotto lo STOP AL FOTOVOLTAICO A TERRA SU SUOLI AGRICOLI.

    CHIEDONO che le Pubbliche Amministrazioni, applichino con urgenza immediata tali strumenti, in coerenza con lo stesso mandato istituzionale.
    Le Associazioni firmatarie:
    1.
    Forum Amici del Territorio E.T.S; Cutrofiano (Gianfranco Pellegrino)
    2.
    ISDE-Medici per l’Ambiente, sezione di Lecce; (dr. Sergio Mangia)
    3.
    Zero Waste Italy (Lecce e Provincia) (Macrina Draetta)
    4.
    Coordinamento Civico Ambiente e Salute Prov. di Lecce; (Alessandra Caragiuli)
    5.
    NoiAmbiente e Beni Culturali di Noha e Galatina (Le); (Marcello D’Acquarica)
    6.
    Forum Ambiente e Salute – Lecce; (Giovanni Seclì)
    7.
    Nuova Messapia Soleto (Le); (Francesco Manni)
    8.
    Natural-mente No Rifiuti di Collemeto; (Antonio Geusa)
    9.
    Galatone Bene Comune; (Sebastiano Zanobini)
    10.
    Associazione Amanti delle Natura; Ugento (Silvia Cino)
    11.
    Cleanup Surbo Giorgilorio ODV (Bruno De Pascalis)
    12.
    Salento km0 APS Galatina (Francesca Casaluci)
    13.
    Aria Pulita Maglie (Gianluca Paiano)
    14.
    Bianca Guidetti Serra (Donato Cardigliano)
    15.
    Walter Tramacere Circolo Tandem – Leverano (Walter Tramacere)
    16.
    WWF Salento (Vittorio De Vitis)
    17.
    Spazi popolari ( Ivano Gioffreda )
    18.
    Collettivo no Tap di Melendugno (Gianluca Maggiore)
    19.
    Salviamo gli ulivi del Salento (Chiara Scrimieri)
    20.
    Coordinamento Alberi in città – Lecce (Maria Cucurachi)
    21.
    Comitato No Nato No Riarmo – Salento (Enrico Melissano)
    22.
    Associazione SALENTO SOSTENIBILE (Domenico Scordari)
    23.
    Rete Turistica della Grecìa Salentina (Francesco Manni)

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